Confcommercio Terni
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Confcommercio-Vittoria Assicurazione una sinergia che vale! Sconti fino al 35%.

Confcommercio Terni – Imprese per l’Italia, sa bene che per fare impresa e avere successo ci vogliono qualità non comuni e, a volte, una mano in più!
Ogni associato Confcommercio – Imprese per l’Italia, la più grande associazione di rappresentanza di imprese italiane, può contare su un’organizzazione di 6.000 esperti che lavorano ogni giorno per offrire servizi, stipulare accordi e convenzioni utili a tutti gli 820.000 associati.
Nell’ambito delle convenzioni l’Organizzazione offre ai propri iscritti, è entrato a pieno titolo, l’accordo sottoscritto con Vittoria Assicurazioni S.p.A., che nel rispetto degli impegni di esclusività dell’offerta da riservare ai beneficiari della convenzione, garantita dalla presenza del logo Confcommercio sul simplo di polizza, Vittoria Assicurazioni, propone condizioni economiche e contrattuali vantaggiose a tutte le imprese associate Confcommercio, ai loro titolari ed ai loro familiari e dipendenti, con prodotti ad essi riservati, nonché sconti fino al 35% e personalizzazioni esclusive sui principali prodotti della Compagnia (commercio e azienda, casa e famiglia, salute e infortuni, Vita e strada/RC Auto).
Tra i prodotti riservati in esclusiva agli Associati Confcommercio Le segnaliamo Multirischi Esercizi Commerciali per Confcommercio, ideato per offrirLe una copertura completa ed esclusiva della Sua attività commerciale.
Inoltre in considerazione della centralità che assume oggi la previdenza complementare, per fronteggiare la riduzione del reddito in età pensionabile, Vittoria Assicurazioni ha aggiunto alle polizze in convenzione Confcommercio anche il nuovo prodotto Piano Individuale Pensionistico Vittoria ma soprattutto la possibilità di beneficiare gratuitamente del supporto dei consulenti Vittoria per avere tutte le informazioni utili per costruire il piano di previdenza integrativa più adeguato alle sue esigenze.
Confcommercio ha scelto Vittoria Assicurazioni per diversi motivi. Perché è una realtà solida che esiste dal 1921, quotata in Borsa, perché è una assicurazione di medie dimensioni che le permette di essere flessibile, capace di sviluppare soluzioni che possano soddisfare le nostre esigenze in termini di coperture assicurative e perché ha sempre un occhio di riguardo per la qualità del servizio offerto. Inoltre, ha una rete commerciale seria e preparata, ben distribuita su tutto territorio nazionale e ben supportata dai relativi centri di liquidazione sinistri.
Le agenzie Vittoria Assicurazioni presenti in tutto il territorio della Provincia, stanno contattando i soci per testare la disponibilità ad un preventivo personalizzato o per una consulenza assicurativa oltre ad informare di tutti i servizi ed opportunità che Confcommercio Terni – Imprese per l’Italia ha creato per essere partner della Sua Azienda.


CARTE DI CREDITO E BANCOMAT: CON NOI e POS Deutsche Bank COSTANO MENO
Ogni associato Confcommercio può richiedere un POS Deutsche Bank che prevede sia condizioni di assoluto rilievo nel panorama nazionale, sia soprattutto la possibilità di essere appoggiato a qualsiasi banca.

La collaborazione Confcommercio – Imprese per L’Italia e Deutsche Bank si arricchisce di una grande opportunità per gli Associati, relativa all’attività di acquiring: ogni Associato, infatti, può richiedere un POS Deutsche Bank che prevede sia condizioni di assoluto rilievo nel panorama nazionale, sia soprattutto la possibilità di essere appoggiato a qualsiasi banca (non richiedendo, quindi, l’apertura di un conto corrente Deutsche Bank).

I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE
Le caratteristiche di questa offerta, specificatamente ed esclusivamente dedicata al mondo Confcommercio – Imprese per L’Italia, sono di grande rilievo, proprio perché negoziate con un occhio particolare di riguardo verso le esigenze economiche e gestionali degli Associati:
1) commissioni molto ridotte rispetto a qualsiasi altra offerta presente sul mercato italiano
o 1,15% sulle carte di credito Visa e Mastercard
o 0,30% + € 0,23 a transazione sul Pagobancomat

2) possibilità di appoggiare il POS a qualsiasi conto corrente, non richiedendo l’apertura di uno specifico conto Deutsche Bank. Questa caratteristica esclusiva è in perfetta sinergia con la Confcommercio Membership Card, anch’essa emessa da Deutsche Bank senza l’obbligatorietà del conto DB.



ASSISTENZA LEGALE PER I SOCI
Risparmio immediato, professionisti esperti nelle vertenze del terziario, indicazioni sulle ulteriori azioni da intraprendere. Consigli su nuovi contratti...
Per usufruire della convenzione basta una richiesta telefonica alla Confcommercio della provincia di Terni, che provvederà a fissare l’appuntamento con il legale.


SIAE MENO CARA PER I SOCI CONFCOMMERCIO
Il pagamento della Siae è un onere per: Bar, ristoranti, pub, discoteche, locali da ballo in genere, Alberghi con tv nelle camere e nelle sale, Campeggi,Imprese commerciali con filodiffusione, stereo, radio, tv, compact, Rivenditori di radio, tv, elettrodomestici-dischi, Impianti sportivi con musica d’ambiente, Palestre con musica,Gare da ballo e centri di danza
La misura dei compensi da corrispondere da parte di ogni impresa associata è determinata sulla base degli importi forniti annualmente alla SIAE, dal mezzo tecnico utilizzato per le esecuzioni musicali tenuto conto della superficie di vendita degli esercizi commerciali, nonché degli altoparlanti staccati ma collegati con l’apparecchio centrale.
MODALITA’ OPERATIVE
Compilare e presentare annualmente agli uffici SIAE, entro la scadenza normale del 28 febbraio (salvo eventuali proroghe) l’apposito modello disponibile presso le Confcommercio territoriali e/o gli uffici delle associazioni di categoria.
Agli alberghi il modello viene spedito a cura di Federalberghi


ENERGIA, MENO CARA CON TRADECOM-CONFCOMMERCIO

Imprese con bassi consumi energetici:
a) Formula sconto 4% (sconto di 0,40 €/cent a KW/h).
b)Formula prezzo fisso (costo KW/h 7,88 €/cent, prezzo costante per 12 mesi. Perdite e dispacciamento a parte).
Imprese con consumi superiori a 100.000 KW/h annui:
Sconto dall’8% all’11%. Lo sconto è calcolato in maniera personalizzata, è effettivo e cresce in proporzione ai consumi.
L’offerta CONFCOMMERCIO è completa e conveniente:
• Nessuna commissione d’ingresso o canone di abbonamento
• Nessuna detrazione sul risparmio
• Restituzione del deposito cauzionale
• Semplicità di attivazione. Non è prevista alcuna modifica degli impianti
• Nessun rischio di interruzione del servizio. Il distributore dell’energia sarà sempre lo stesso, cambierà solamente il fornitore dell’energia (Tradecom)
L’offerta CONFCOMMERCIO viene applicata anche alle tariffe biorarie (utilizzate soprattutto da alberghi e imprese turistiche in genere).
Un esempio di risparmio di imprese che hanno già aderito a Tradecom:
• Ingrosso con consumo annuo di 74.800 €, pari a circa 570.000 KW/h:
risparmio 4.500 € + 1.200 € di restituzione deposito cauzionale
• Società di servizi con consumo di 70.000 KW/h: risparmio 280 € + 300 € restituzione del deposito cauzionale
FATTURAZIONE: mensile, entro il 15 del mese successivo alla fornitura
PAGAMENTO: RID (fine mese data fattura)
FIDEIUSSIONE: nessuna per gli associati (inoltre il vostro distributore provvederà a restituirvi la cauzione versata)
LE IMPRESE MAGGIORMENTE INTERESSATE
- Alberghi
- Campeggi
- Supermercati


FIAT, VEICOLI COMMERCIALI SCONTATI PER I SOCI CONFCOMMERCIO

L’iniziativa è valida per i veicoli commerciali acquistati presso la rete Concessionaria italiana Fiat Professional dal 1 maggio 2007 al 31 dicembre 2007 ed immatricolati entro il 2007 per tutti i modelli della gamma Fiat Professional - Veicoli Commerciali
Condizioni generali di fornitura
I trattamenti di sconto indicati si intendono praticati sul listino detassato comprensivo di eventuali optionals e non sono cumulabili con altre iniziative promozionali, se non diversamente comunicatoci.
Il trattamento di sconto oggetto della presente si riferisce esclusivamente ai VEICOLI COMMERCIALI della Marca Fiat Professional compresi nei vigenti listini nelle versioni attualmente commercializzate.
Estensione della garanzia
È possibile acquistare il veicolo commerciale con l’estensione della garanzia commerciale sino a 5 anni o sino 120.000 chilometri, con tale opzione d’acquisto lo sconto di riferimento è quello riportato nella seconda colonna della successiva tabella.
Offerta al Cliente
MODELLO sconti dall’11% al 16% s
PANDA VAN, SEICENTO VAN, PUNTO VAN, -GRANDE PUNTO VAN-STRADA, -IDEA VAN, -STILO VAN, MULTIPLA VAN, -ULYSSE VAN, DOBLO' CARGO, -SCUDO, NUOVO SCUDO- DUCATO, -NUOVO DUCATO.

L’Azienda iscritta alla Confcommercio per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare lettera in originale della Confcommercio comprovante l’associazione, o copia della tessera di iscrizione con l'anno di validità, o lettera in originale delle organizzazioni territoriali aderenti presenti sul sito di Confcommercio.



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CHI SIAMO - Lo Statuto

CHI SIAMO - Lo Statuto

STATUTO DELL'UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TERNI
PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO
1. L'Unione del Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Terni in seguito piu' brevemente chiamata "Associazione", si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e a questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

a. la liberta' associativa come aspetto della liberta' della persona e dei gruppi sociali;

b. il pluralismo quale conseguenza della liberta' politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la societa' civile;

c. la democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la Associazione propugna nel Paese;

d. la solidarieta', fra gli associati e nei confronti del Paese come carattere primario della sua natura associativa;

e. la responsabilita' verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;

f. l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignita' di fronte alla legge e alle istituzioni;

g. la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realta' sociale, come contributo al benessere di tutta la collettivita';

h. l'europeismo quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

2. L'Associazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

a. leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;

b. rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;

c. senso di responsabilita' e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilita' dell'ambiente e del territorio in cui si opera;

d. partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;

e. condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Associazione;

f. espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilita' a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;

g. dovere di garantire la migliore qualita' dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attivita' anche esterna al contesto lavorativo.

TITOLO I
I PRINCIPI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA
1. L'Associazione rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore terziario nonche' in altre attivita' economiche di mercato nel territorio della provincia di Terni.

2. L'Associazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi,(Confcommercio),ne accetta lo Statuto, i principi ispiratori e le regole di comportamento di cui in preambolo.

3.
L'Associazione rappresenta in via esclusiva e diretta la Confcommercio nella provincia di Terni.

4. Essa non ha fini di lucro e non puo' avere vincoli con partiti e movimenti politici. Pu o aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale con finalita' in armonia con i propri scopi sociali.

5.
L'Associazione ha sede in Terni Largo Villa Glori n. 4 e si decentra in strutture subprovinciali secondo le deliberazioni dei suoi organi; la variazione della sede non comportera' modifica statutaria.

6. La sua durata e' illimitata.

ART. 2 - FINALITA'
1. L'Associazione, nell'interesse generale degli associati:
a. promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici degli associati stessi nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia con gli indirizzi della Confcommercio e delle Organizzazioni nazionali di categoria;

b. favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse; e, in caso di contrasto di interessi, effettua azione conciliativa tra gli stessi e le componenti associative di pertinenza;

c. assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale, tecnica e sindacale degli imprenditori e pone in atto le azioni necessarie alla formazione di aspiranti imprenditori, avvalendosi del supporto e della collaborazione della Confederazione e delle Organizzazioni nazionali di categoria;

d. presta agli associati, tanto sul piano generale, quanto su quello specifico delle singole aziende, assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro; assistenza in materia tecnico-legale, tecnico fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, nonche' servizi di informazione su tutte le materie di interesse specifico per gli imprenditori. A tal fine puo' assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti, societa', associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica finalizzati alla promozione ed allo sviluppo delle imprese e dei settori rappresentati, all'assistenza tecnica, finanziaria, contabile, previdenziale e sociale delle aziende e vi concorre con propri mezzi patrimoniali e finanziari;

e. assiste e rappresenta gli associati nella stipulazione di contratti collettivi e nella promozione di ogni altra intesa o accordo di carattere economico o finanziario, in conformita' al disposto dell'art. 8 dello Statuto Confederale;

f. designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia richiesta od ammessa, d'intesa, ove opportuno, con le Associazioni nazionali di categoria;

g. promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra essi e i consumatori;

h. espleta ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dagli organi statutari sia ad essa direttamente affidato.

TITOLO II
RAPPORTI ASSOCIATIVI

ART. 3 - SOCI
1. Possono aderire all'Associazione in qualita' di soci effettivi tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che esercitano nella provincia attivita' di impresa o di lavoro autonomo ovvero ogni altra attivita' ausiliaria nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.

2. Possono altrese associarsi in qualita' di soci aderenti, gli imprenditori anziani del commercio, del turismo e dei servizi, altre organizzazioni che perseguono finalita', valori e principi in armonia con quelli dell'Associazione, nonche' gruppi di aziende organizzate, secondo le modalita' e condizioni deliberate dalla Giunta.

3. Possono associarsi in qualita' di soci aderenti anche gli aspiranti imprenditori dei settori rappresentati.


ART. 4 - ADESIONE: MODALITA' E CONDIZIONI
1. Per aderire all'Associazione, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, sulla quale delibera la Giunta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sara' notificata con lettera raccomandata entro 30 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

3. Contro la deliberazione della Giunta e' ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio che, previo eventuale parere del Collegio dei Probiviri, decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione agli interessati.

4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un biennio. Con inizio dal I gennaio o dal I luglio successivi alla data di adesione decorrono gli obblighi contributivi.

5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale dell'associazione.

6.
L'adesione all'Associazione attribuisce la qualifica di socio del sistema confederale e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello confederale.

7. I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi e dalle delibere dell'Associazione, nella misura e con le modalita' stabilite dagli Organi competenti.

8. Solo se in regola con i contributi sociali ovvero se non dimissionari e' possibile esercitare i diritti negli Organi di cui allo art.11, ovvero rappresentare l'Associazione in enti o commissioni ai sensi dell'art. 2, lett. f)

9. Il Presidente dell'Associazione, sentita la Giunta, puo' agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

10. Le strutture di cui agli artt. 8 e 9 del presente Statuto, ai fini di un adeguato coordinamento, e di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, dello Statuto confederale, consegnano annualmente all'Associazione l'elenco nominativo dei soci eventualmente tesseratisi per il loro tramite, con le relative schede di adesione sottoscritte, e dei dirigenti.


ART. 5 - DECADENZA E RECESSO
1. La qualita' di socio si perde:
a. per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 4, comma 6. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dallo stesso art. 4;

b. per decadenza deliberata dalla Giunta in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione ovvero dai competenti Organi dell'Associazione o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto o della perdita dei requisiti in base ai quali e' avvenuta l'ammissione;

c. per mancato pagamento dei contributi associativi;

d. per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea nelle forme del presente Statuto.

2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6 - SANZIONI
1. gradi delle sanzioni applicabili dalla Giunta, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria sono nell'ordine:

a. la deplorazione scritta;

b. la sospensione;

c. la decadenza.

2. La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attivita' degli organi.


ART. 7 - DOPPIO INQUADRAMENTO
1. Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella nazionale di categoria costituisce fattore essenziale di unita' organizzativa e di tutela sindacale.

2. L'Associazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'Organizzazione territoriale comporta l'automatica e contestuale adesione a quella di categoria, e viceversa.

3. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da un delegato della Confederazione e composto da un rappresentante dell'Associazione e da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale di categoria interessata.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E DELLE CATEGORIE

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Ai fini dell'attuazione degli scopi di cui all'art. 2, la Giunta dell'Associazione - nel rispetto dei criteri di economicita', di efficienza organizzativa e di rappresentativita' - puo' ripartire il territorio della provincia in aggregazioni subprovinciali, determinandone natura, funzioni, competenze, ferme comunque restando le attuali Associazioni Territoriali di Terni, Amelia, Orvieto e Narni.


ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DELLE CATEGORIE
1. I soci dell'Associazione sono organizzati in Sindacati Provinciali di Categoria - rappresentanti gli imprenditori associati della Provincia facenti parte dello stesso comparto merceologico ovvero in settori omogenei composti da categorie affini sotto il profilo dell'attivita' svolta o sotto quello della tutela sindacale. La Giunta dell'Associazione emana i regolamenti - tipo - dei sindacati e dirime le eventuali controversie insorte al loro interno o tra i sindacati stessi.

2. Tali strutture tutelano gli interessi delle categorie e delle imprese che le costituiscono e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche di settore, di intesa con l'associazione e le competenti Associazioni Nazionali di categoria.

3. L'Associazione assume e cura direttamente la tutela degli interessi degli operatori della provincia facenti parte di comparti merceologici o di settori di attivita' che non esprimono un Sindacato Provinciale di categoria.

ART. 10 - RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE
1. Le strutture di cui ai precedenti artt. 8 e 9 nello svolgimento di attivita' presso Enti, Organismi ed Autorita' locali, provinciali regionali, e nell'organizzazione di convegni, assemblee, manifestazioni, ecc., sono tenute ad informare preventivamente l'Associazione stessa e concordare con essa gli indirizzi da seguire.

2. Qualora l'Associazione accerti, da parte di tali strutture, gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattivita', nonche' carente rappresentativita', potra' assumere la gestione diretta delle attivita' e, qualora lo reputi necessario, nominare un delegato o un commissario in analogia con quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto confederale, di intesa, se del caso, con le Associazioni nazionali di categoria interessate.

TITOLO IV
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 11 - ORGANI
Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea;
    b. il Consiglio;
    c. la Giunta;
    d. il Presidente e il Vice Presidente Vicario;
    e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
    f. il Collegio dei Probiviri.

    ART. 12 - DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE
    1. Gli organi dell'Associazione vengono eletti a scrutinio segreto o per acclamazione qualora non sussistano piu' candidature concorrenti.

    2. Gli eletti negli Organi Collegiali dell'Associazione e di ogni altra struttura del sistema associativo Confcommercio in rappresentanza dell'Associazione stessa, non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza per tre sedute consecutive.

    3. Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni.

    4. Il Presidente e i Vice-Presidenti che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica.

    5. Non puo' assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.

    ART. 13 - INCOMPATIBILITA'
    1. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, membro di Giunta nonche' di Direttore (o Segretario Generale) ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.

    2. Non sussiste l'incompatibilita' con le cariche attribuite in virtu' di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta alla Associazione.

    ART. 14 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE
    1. L'Assemblea dell'Associazione e' composta dai soci effettivi in regola con i versamenti contributivi e con le norme statutarie.

    2.
    Ogni impresa associata rappresenta un voto assembleare ovvero puo' emettere delega ad altro socio per un voto.

    3.
    Nessun componente dell'Assemblea puo' essere portatore di piu' di una delega per le Assemblee che si terranno dal 30 ottobre 1995 fino a nuova modifica.

    4. Possono assistere all'Assemblea i componenti gli Organi previsti dal presente Statuto e il Direttore (o Segretario Generale).

    ART. 15 - ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO E SCRUTATORI
    1. L’Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre o cinque scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell’Assembla.



ART. 16 - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO
1. Le riunioni dell'Assemblea, ordinarie e straordinarie, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

2. In seduta ordinaria l'Assemblea e' convocata almeno una volta l'anno, mediante invito scritto ai soci effettivi oppure per mezzo di avviso pubblicato sull'organo informativo dell'Associazione ovvero attraverso altro organo di stampa, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e ora dell'adunanza, nonche' le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione.

4. L'Assemblea puo' essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente dell'Associazione o il Consiglio con votazione a maggioranza lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio Revisori dei Conti.

5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione verra' effettuata, entro i 15 giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. In caso di urgenza, l'Assemblea puo' essere convocata telegraficamente con preavviso di almeno cinque giorni.

ART. 17 - ASSEMBLEA: VALIDITA'
1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorche' siano presenti, anche per delega, la meta' piu' uno dei soci. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

2. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, di volta in volta, le modalita' delle votazioni salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente stabiliti dal presente Statuto.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parita', la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

5. In caso di parita' di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiarera' eletto il piu' anziano di iscrizione associativa.

6. Le modifiche statutarie possono essere deliberate anche tramite referendum.

7. Per lo scioglimento dell'Associazione e' necessario il voto favorevole di almeno il 75% degli aventi diritto al voto.

ART. 18 - ASSEMBLEA: COMPETENZE
1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
a. stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e generale dell'Associazione vincolanti per tutte le strutture, componenti e soci;

b. elegge il Presidente dell'Associazione;

c. elegge ogni quattro anni a scrutinio segreto il Consiglio della Associazione tra i componenti dell'Assemblea aventi diritto al voto;

d. elegge ogni quattro, a scrutinio segreto, le altre cariche sociali di nomina assembleare previste dal presente Statuto;

e. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria:

a. delibera le modifiche al presente Statuto;

b. delibera lo scioglimento dell'Associazione compresa la nomina dei liquidatori e le modalita' di liquidazione;

c. delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

ART. 19 - CONSIGLIO: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio dell'Associazione e' composto da un numero massimo di 27 membri in modo di garantire un'adeguata rappresentanza dei vari settori.

2. Ne fanno parte:

- il Presidente dell'Associazione
- tre rappresentanti tra cui il Presidente per ognuna delle Associazioni territoriali aderenti
- 14 componenti eletti dall'Assemblea fra i soci aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea potra' deliberare modifiche alle quote di cui al numero precedente fermo restando che l'elezione della maggioranza dei componenti il Consiglio dovra' rimanere di propria competenza.

ART. 20 - CONSIGLIO: CONVOCAZIONE E VALIDITA'

1. Il Consiglio e' convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, almeno ogni 12 mesi, e, comunque, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richieda almeno il 50% dei suoi componenti.

2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno il 50% dei componenti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvedera' entro i successivi 15 giorni il Collegio dei Probiviri.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo del giorno, dell'ora, nonche' l'ordine del giorno della riunione.

4. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 8 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione puo' avvenire anche telefonicamente e via telefax.

5. Le sedute sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto e le decisioni sono assunte, salva diversa decisione, con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parita', prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

7.
Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che riguardino persone.

ART. 21 - CONSIGLIO: COMPETENZE
Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dalla Assemblea:

a. determina le direttive d'azione dell'Associazione;

b. nomina tra i propri componenti, su proposta del Presidente il Vice-Presidente Vicario, 2 Vice-Presidenti e i componenti la Giunta di presidenza;

c. stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci;

d. approva annualmente la relazione politica e finanziaria, nonche' il bilancio consuntivo e preventivo;

e. delibera tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle eredita' e delle donazioni sulla costituzione o partecipazione agli organismi di cui all'art. 2 lett. d) del presente Statuto, nonche' su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

f. determina la costituzione dei Comitati dei settori merceologici omogenei.

ART. 22 - GIUNTA: COMPOSIZIONE, COMPETENZE
1. La Giunta e' composta dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, dal Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e da 7 componenti eletti dal Consiglio in modo da garantire un'adeguata rappresentanza dei settori del commercio, del turismo e dei servizi e delle componenti territoriali.

2. La Giunta:

a. adotta, in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio riferendone alla prima adunanza dello stesso per la convalida del proprio operato;

b. provvede all'amministrazione dell'Associazione, tranne per cio' che e' statutariamente demandato al Consiglio;

c. delibera la costituzione dei sindacati di categoria e delle strutture territoriali definendone gli ambiti secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto e ne approva e modifica i regolamenti;

d. delibera sull'ammissione dei soci;

e. nomina, su proposta del Presidente e successiva ratifica del Consiglio, il Direttore (o Segretario Generale) dell'Associazione, che partecipa alle riunioni degli organi collegiali con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera della Giunta stessa;

f. conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi a persone di specifica competenza;

g. provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione in organismi, enti o commissioni; ove sia richiesta particolare competenza tecnica possono essere designati o nominati anche non soci;

h. su proposta del Direttore assume e licenzia il personale.

ART. 23 - GIUNTA: CONVOCAZIONE
1. La Giunta, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo del giorno, mese ed anno e dell'ora, nonche' l'ordine del giorno della riunione, e' convocata dal Presidente, che la presiede, ogni volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta al mese con preavviso di almeno 8 giorni.

2. Nei casi di urgenza la convocazione puo' avvenire anche telefonicamente o a mezzo telefax e comunque con preavviso di almeno 2 giorni. In ogni caso la presenza alle riunioni di tutti i componenti sana vizi eventuali di convocazione. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

3. In caso di parita' e' determinante il voto del Presidente.

ART. 24 - PRESIDENTE

1. Puo' essere eletto Presidente dell'Associazione il titolare/legale rappresentante di ogni impresa associata in regola con le condizioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto.

2. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma che puo' delegare.

3. Il Presidente inoltre:
- ha la gestione ordinaria dell'Associazione;
- attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio e di Giunta;
- ha la facolta' di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- puo' compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Organizzazione;
- vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- puo' sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro convalida.

4. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca, entro 30 giorni dalla vacanza, l'Assemblea che provvede, con le modalita' di cui all'art. 18 del presente Statuto, all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 25 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra non soci.

2. In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a scegliere tra loro il Presidente. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva. Il nuovo eletto rimane in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

3. In caso di vacanza, subentra il membro supplente piu' anziano.

ART. 26 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa dell'Associazione, di cui riferisce agli Organi.

2. Il Presidente del Collegio puo' partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli Organi.

3. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare alla Assemblea generale in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

4.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha facolta', con relazione motivata ed approvata all'unanimita', in caso di gravi e documentate irregolarita' contabili, di chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio. Ove il Presidente non reputi fondate le motivazioni e non convochi il Consiglio entro 15 giorni, la questione viene deferita da una delle parti al Collegio dei Probiviri che si pronuncia sulla convocazione nel termine di 30 giorni.

5. La carica di Revisore dei Conti e' incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.


ART. 27 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri e' composto da cinque membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche fra i non soci.

2. In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a nominare nel suo seno il Presidente.

3. Il Collegio pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni che non siano riservate dal presente Statuto ad altri organi, anche in relazione all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, il Collegio dei Probiviri e' tenuto ad esprimere un parere inappellabile e vincolante per i soci e le strutture territoriali e di categoria, su ogni controversia tra i soci o tra gli stessi e le strutture suddette, che ad esso venga deferita dal Presidente dell'Associazione Provinciale o dalle parti tra cui la controversia e' insorta. La pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale.

4. La carica di proboviro e' incompatibile con ogni altra carica allo interno dell'Associazione.

ART. 28 - CARICHE SOCIALI: ELEGGIBILITA'
1.
Possono essere eletti alle cariche sociali gli operatori e gli ausiliari che svolgano la propria attivita', anche in modo non prevalente nei settori rappresentati; i legali rappresentanti in caso di societa' di capitali; uno dei soci in caso di societa' di persone.

ART. 29 - DIRETTORE
1.
Il Direttore (o Segretario Generale) della Associazione, e' capo del personale e responsabile dell'attivita' organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale.
Coadiuva inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato.
Partecipa alle riunioni degli stessi Organi come Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato confederale.

ART. 30 - CONSULTE
1.
Possono essere istituite nell'ambito della Associazione:

- la Consulta prov.le per il Commercio;
- la Consulta prov.le per il Turismo;
- la Consulta prov.le per i Servizi.

Le Consulte hanno il compito di rappresentare, in seno alla Associazione, in modo unitario, le istanze delle varie categorie di imprese del rispettivo settore e di contribuire alla individuazione e alla elaborazione della azione politico-sindacale della Associazione.

2. Il funzionamento delle Consulte e' disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio, in analogia a quanto stabilito in materia dal titolo VII dello Statuto confederale.


ART. 31 - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
1.
Puo' essere istituito il Gruppo Giovani Imprenditori della Associazione composto dagli associati che non abbiano ancora compiuto il 37 anno di eta'.

2. Il funzionamento del Gruppo e' regolato a termini dell'art. 43 dello statuto confederale.

ART. 32 - TERZIARIO DONNA
1.
Puo' essere istituito il Gruppo "Terziario Donna" della Associazione, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento del Gruppo e' regolato a termini dell'art. 44 dello Statuto Confederale.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI

ART. 33 - PATRIMONIO SOCIALE
1. Il patrimonio sociale e' formato:
a. dai beni mobili ed immobili e valori acquisiti dalla Associazione ad essa venuti in proprieta' a qualsiasi legittimo titolo;

b. dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo e fino a che non siano erogate;

2. I proventi della Associazione sono formati da:

a. contributi ordinari e straordinari deliberati dagli Organi della Confederazione Generale del Commercio del Turismo e dei Servizi, nonche' dai competenti Organi della Associazione;

b. oblazioni volontarie;

c. proventi vari, nonche' ogni altra entrata deliberata dal Consiglio.



ART. 34 - ESERCIZIO FINANZIARIO
1.
L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 35
1.
Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, che dovra' essere costituita da un numero di rappresentanti che detengono almeno il 75% dei voti attribuiti e deliberera' con il voto favorevole di almeno il 75% degli aventi diritto al voto.

2. La stessa assemblea, con le medesime maggioranze, provvedera' alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri ed indicando le modalita' di liquidazione.


ART. 36 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di approvazione del presente Statuto restano in vigore fino a che la Giunta della Associazione non provveda ad emanarne di nuove in attuazione dell'Art. 22 lett. c).

ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme dello Statuto della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi e, in difetto, alle applicabili norme del Codice Civile.

 
   
 
Dal territorio
Narni
 
Orvieto
 
Amelia
 
Narni
Traffico nel Centro
A distanza di diversi mesi dall’ultimo provvedimento di modifica del traffico nel centro storico di Narni la Confcommercio locale rileva come l’eliminazione per i non residenti della possibilità di transito in via Gattamelata direzione centro continua a creare un ulteriore elemento dissuasivo rispetto alla frequentazione del cuore della città laddove in sostanza il visitatore è indotto ad uscire dalle mura senza potervi agevolmente rientrare e quindi, a recarsi altrove per i propri acquisti. Si continua quindi a ritenere necessaria una riconsiderazione da parte dell’Amministrazione Comunale su una decisione che di fatto è un ulteriore disincentivo per il turista che voglia fruire di Narni centro: facciamo appello al Comune perché si torni alla precedente regolamentazione.
Insomma una categoria che si rende conto dei problemi di un centro storico concepito quando non c’erano le automobili ma che non può non riaffermare la valenza della propria funzione e della necessità di essere agevolata ad operare a tutto vantaggio del rilancio dell’attrattività di un’area altrimenti destinata alla desertificazione all’abbandono.

 
Orvieto
Il nuovo Consiglio direttivo
Presidente: Luigi Maria Manieri
Vice Presidenti:Alfredo Branca,Marco- Ricci
Consiglieri:Giuseppe Bocchino
Riccardo Cristofari
Alberto Crocchia
Ginesio Montefiore
Andrea Oreto
Patrizia Pasqualetti
Andrea Passeri
Giuliano Portarena
Paolo Presenti
Pietro Salituri
Giuseppe Santi
Danila Urbani


Confcommercio Orvieto: orario di apertura
Gli uffici della Confcommercio di Orvieto di Piazza Angelo da Orvieto 1 sono aperti il Lunedì,il martedì,il giovedì e il venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, il mercoledì dalle 15,30 alle 18,30,

 
Amelia
Confcommercio Amelia orario di apertura
Gli uffici della Confcommercio di Amelia di via delle Rimembranze 17 sono aperti il martedì dalle 09,00-13,30 e dalle 15,00-17,00 il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle ore 09.00-13,30